Art. 8 Presa di possesso 1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio, a pena di decadenza, entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro della giustizia. 2. Il presidente della Corte di appello assegna il giudice ausiliario alle diverse sezioni dell'ufficio. 3. Il presidente della Corte d'appello deve comunicare al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.