Art. 6 Documentazione 1. I reparti di cui all'art. 5, comma 2, trasmettono al Centro di Reclutamento, entro i termini e con le modalita' stabilite da quest'ultimo, esclusivamente per i candidati in servizio nel Corpo della Guardia di finanza risultati idonei alla prova scritta, la seguente documentazione, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso: a) per gli ufficiali in ferma prefissata, originale o copia autentica del libretto personale e dello stato di servizio; b) per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, originale o copia autentica - sezione matricola Re.T.L.A. - del foglio matricolare e della cartella personale della documentazione caratteristica. Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di sostituzione della documentazione cartacea con il "Documento Unico Matricolare (D.U.M.)", la competente sottocommissione rilevera' i dati direttamente da tale documento. 2. Il Centro di Reclutamento, per gli altri candidati risultati idonei alla suddetta prova, provvede, tramite i Comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 3. I candidati risultati idonei alla prova scritta devono presentare o far pervenire, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, recante l'esito di tale prova, di cui all'art. 14, comma 5, pena la mancata valutazione dei titoli, il prospetto riepilogativo in allegato 3, unitamente a: a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali di cui all'art. 21, comma 4; b) le pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'art. 20; c) la documentazione probatoria attestante il possesso degli altri titoli di merito di cui all'art. 20 indicato nella domanda di partecipazione, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge. Tale documentazione: 1) per l'attivita' professionale, deve indicare la durata e la tipologia di impiego svolto; 2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici, deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto degli stessi. 4. La documentazione di cui al comma 3 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 5. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 6, e' trasmesso al Centro di Reclutamento, secondo le modalita' e la tempistica comunicate dallo stesso Centro.