Art. 5 
 
 
                    Titoli ammessi a valutazione 
 
 
    1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il  punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 
      a) laurea in medicina e chirurgia: 
        a) da voti 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni voto oltre i
90; 
        b) voti 110/110 con lode: punti 6,00; 
      b)  abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  medico
chirurgo in relazione al punteggio conseguito: 
        a) da voti 80/110 a 95/110: punti 0,90; 
        b) da voti 95,01/110 a 110/110: punti 3,00; 
      c)  incarichi  e  servizi   prestati   presso   Amministrazioni
pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti  assicurativi  di  diritto  pubblico),
fino ad un massimo di punti 1,50; 
      d) incarichi di docenza di livello universitario fino  a  punti
4,50; 
      e) specializzazioni  conseguite  con  punteggio  rapportato  in
centesimi, fino ad un massimo di punti 4,50; 
      f) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici,  fino
a punti 1,60; 
      g) corsi di aggiornamento e  di  qualificazione  fino  a  punti
1,90; 
      h) pubblicazioni, fino a punti 7. 
    2. La valutazione dei titoli di cui al presente  articolo  verra'
effettuata nei confronti dei candidati che avranno superato le  prove
scritte e il relativo punteggio verra'  reso  noto  agli  interessati
prima  dell'effettuazione  della  prova  orale.  La  valutazione   e'
limitata ai titoli posseduti alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    3. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si  applicano
i seguenti criteri: 
      a) i servizi della stessa natura, ai  fini  del  punteggio,  si
sommano tra loro, purche' non siano contemporanei; 
      b) le frazioni di un anno sono valutate al  semestre  compiuto,
escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre; 
      c)  tra  due  o  piu'  servizi  contemporanei  verra'  valutato
soltanto quello piu' favorevole al candidato. 
    4. Non e' assegnato alcun punteggio: 
      a)  ai  servizi  e  titoli  anteriori   alla   laurea   e   per
l'espletamento o il conseguimento dei quali non  sia  necessariamente
richiesta la laurea; 
      b) alle attestazioni di buon servizio; 
      c) alle attivita' svolte in istituti  non  dipendenti  da  enti
pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera professione; 
      d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non
risulti che siano stati effettivamente disimpegnati. 
    5.  Non  saranno  presi  in  considerazione  diplomi,  attestati,
certificazioni e titoli simili redatti  in  lingua  straniera  e  non
corredati della  traduzione  in  lingua  italiana  certificata  dalle
competenti autorita'. 
    6. La documentazione che comprova il possesso dei titoli  di  cui
al presente articolo dovra'  essere  prodotta  perentoriamente  entro
venti giorni dalla richiesta dell'amministrazione.  L'amministrazione
si  riserva  di  effettuare  idonei  controlli  sul  contenuto  delle
eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di
notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.