Art. 5 Titoli ammessi a valutazione 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) laurea in medicina e chirurgia: a) da voti 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni voto oltre i 90; b) voti 110/110 con lode: punti 6,00; b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in relazione al punteggio conseguito: a) da voti 80/110 a 95/110: punti 0,90; b) da voti 95,01/110 a 110/110: punti 3,00; c) incarichi e servizi prestati presso Amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), fino ad un massimo di punti 1,50; d) incarichi di docenza di livello universitario fino a punti 4,50; e) specializzazioni conseguite con punteggio rapportato in centesimi, fino ad un massimo di punti 4,50; f) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,60; g) corsi di aggiornamento e di qualificazione fino a punti 1,90; h) pubblicazioni, fino a punti 7. 2. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo verra' effettuata nei confronti dei candidati che avranno superato le prove scritte e il relativo punteggio verra' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 3. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano i seguenti criteri: a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si sommano tra loro, purche' non siano contemporanei; b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre; c) tra due o piu' servizi contemporanei verra' valutato soltanto quello piu' favorevole al candidato. 4. Non e' assegnato alcun punteggio: a) ai servizi e titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento o il conseguimento dei quali non sia necessariamente richiesta la laurea; b) alle attestazioni di buon servizio; c) alle attivita' svolte in istituti non dipendenti da enti pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera professione; d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non risulti che siano stati effettivamente disimpegnati. 5. Non saranno presi in considerazione diplomi, attestati, certificazioni e titoli simili redatti in lingua straniera e non corredati della traduzione in lingua italiana certificata dalle competenti autorita'. 6. La documentazione che comprova il possesso dei titoli di cui al presente articolo dovra' essere prodotta perentoriamente entro venti giorni dalla richiesta dell'amministrazione. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.