Art. 7 
 
 
              Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso  sono
tenuti a sottoporsi, nel  luogo,  giorno  ed  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento del
possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui all'art.
6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198,  dell'assenza  di
patologie di cui all'allegata Tabella 1,  nonche'  agli  accertamenti
circa il possesso dei requisiti attitudinali di cui  alla  Tabella  3
dello stesso  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  saranno  effettuati  da  una
commissione composta da un primo dirigente medico  della  Polizia  di
Stato, che la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e
due componenti  scelti  tra  i  docenti  universitari  ovvero  tra  i
dirigenti  medici  del  Servizio   Sanitario   Nazionale.   Ai   fini
dell'accertamento dei requisiti  psico-fisici,  i  candidati  saranno
sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali  e  di
laboratorio. 
    3.  Un'apposita  commissione  di  selettori,  presieduta  da   un
funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e  composta  da
quattro funzionari del ruolo dei direttori  tecnici  psicologi  della
Polizia di Stato ovvero periti selettori  del  ruolo  dei  commissari
della Polizia di Stato, sottoporra' i candidati risultati in possesso
dei   requisiti   psico-fisici   all'accertamento   delle    qualita'
attitudinali, consistente nello svolgimento di  test,  collettivi  ed
individuali, integrati  da  un  colloquio  con  un  componente  della
commissione, volti  ad  accertare  l'attitudine  del  candidato  allo
svolgimento dei compiti  connessi  con  l'attivita'  di  polizia.  Su
richiesta del selettore, o nel caso in cui  i  test  siano  risultati
positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo  verra'
ripetuto in sede collegiale. 
    4. Le funzioni di  Segretario  delle  predette  commissioni  sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della  Polizia  di
Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione civile  dell'Interno  con
qualifiche equiparate,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
Pubblica Sicurezza. 
    5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono  definitivi
e comportano, in caso di non idoneita',  l'esclusione  dal  concorso,
che sara' disposta con decreto motivato. 
    6. In relazione al numero dei candidati,  l'amministrazione  puo'
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale.