Art. 12 
 
 
    I vincitori del concorso pubblico saranno assunti  in  prova  con
contratto individuale di lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato
nella categoria C posizione economica  Cl,  area  amministrativa  con
orario di lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento  economico
iniziale  di  cui  ai  vigenti  contratti  collettivi  nazionali  dei
dipendenti del comparto Universita'. 
    Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e  non  puo'  essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa  la  meta'  del  periodo
suddetto, nel restante periodo di prova  ciascuna  delle  parti  puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. 
    Il  recesso  opera   dal   momento   della   comunicazione   alla
controparte. 
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
risolto da una delle parti, il  dipendente  s'intende  confermato  in
servizio  e  gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'   dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    In caso di recesso la retribuzione e' corrisposta fino all'ultimo
giorno di effettivo servizio,  compresi  i  ratei  della  tredicesima
mensilita';   spetta   altresi'   al   dipendente   la   retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.