Art. 9 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive  modifiche,  a
parita' di merito, sono preferiti: 
    a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
    b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
    c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
    d) i mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    e) gli orfani di guerra; 
    f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    g) gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    h) i feriti in combattimento; 
    i) gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
    j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di   guerra   ex
combattenti; 
    k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato; 
    m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
    n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico e privato; 
    p)  coloro  che  abbiano  prestato  il  servizio  militare   come
combattenti; 
    q) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia; 
    r) i coniugati ed i non coniugati  con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    s) gli invalidi e i mutilati civili; 
    t) i  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
    a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto  che
il candidato sia coniugato o meno; 
    b) dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
    c) dalla minore eta'.