Art. 13 
 
 
           Procedure per il recupero dei posti non coperti 
 
 
    1. In caso di mancata  copertura  dei  posti  previsti  per  ogni
singolo incorporamento, la SVTAM e' autorizzata a  ripianarli,  entro
il quinto giorno di corso, fino alla  copertura  dei  posti  previsti
dall'art. 1, comma 1, traendo i candidati dalla  graduatoria  di  cui
all'art.  12  risultati  idonei  agli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali. 
    2. In caso di posti non coperti  con  il  1°  incorporamento  per
effetto di dimissioni o proscioglimenti  dalla  ferma,  su  richiesta
dello Stato Maggiore dell'Aeronautica la DGPM potra' incrementare  le
unita'  del  2°  incorporamento  fino  al  raggiungimento  dei  posti
complessivi previsti dall'art. 1, comma 1.