Art. 6 Graduatorie La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dal candidato nella prova. La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito e a eventuali titoli di preferenza, rilevanti per la Banca d'Italia (1) , dichiarati nella domanda. La graduatoria finale e' pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge. Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire, in tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l'ordine della graduatoria finale. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria finale entro 2 anni dalla data di approvazione della stessa. (1) Ai sensi del Regolamento del Personale della Banca d'Italia, Parte II, art. 15, comma 3: «Nelle graduatorie per l'assunzione dei vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenze e le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di preferenza la qualita', nell'ordine e a parita' di merito, di dipendente o ex dipendente della Banca con riguardo ai periodi di servizio prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente della Banca deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato della Banca; di figlio di pensionato o di dipendente».