Art. 6 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dal  candidato
nella prova. 
    La Banca d'Italia  forma  la  graduatoria  finale  in  base  alla
graduatoria di merito e a eventuali titoli di  preferenza,  rilevanti
per la Banca d'Italia (1) , dichiarati nella domanda. La  graduatoria
finale e' pubblicata  sul  sito  internet  www.bancaditalia.it.  Tale
pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge. 
    Fermo restando quanto precede, qualora piu'  candidati  risultino
in posizione di ex aequo, viene data  preferenza  al  candidato  piu'
giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire,  in
tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri  elementi  idonei
seguendo l'ordine della graduatoria finale. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria finale entro 2 anni  dalla  data  di  approvazione  della
stessa. 

(1) Ai sensi del Regolamento  del  Personale  della  Banca  d'Italia,
    Parte II, art. 15, comma 3: «Nelle graduatorie  per  l'assunzione
    dei vincitori di pubblici  concorsi  -  salve  in  ogni  caso  le
    precedenze e le preferenze stabilite  da  disposizioni  di  legge
    vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di  preferenza  la
    qualita', nell'ordine e a parita' di merito, di dipendente  o  ex
    dipendente della  Banca  con  riguardo  ai  periodi  di  servizio
    prestato; di orfano, vedovo o vedova di  dipendente  della  Banca
    deceduto per causa di servizio; di orfano,  vedovo  o  vedova  di
    dipendente deceduto in servizio; di orfano  di  pensionato  della
    Banca; di figlio di pensionato o di dipendente».