Art. 9 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    Gli elementi  utilmente  classificati  nella  graduatoria  finale
comunicheranno alla Banca d'Italia un indirizzo di Posta  Elettronica
Certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto  di  legge,
le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina  e  assegnazione
ed eventuali altre comunicazioni. 
    La  Banca  d'Italia  procede  all'assunzione  dei  vincitori   in
possesso  dei  prescritti   requisiti.   Essi   sono   nominati,   in
esperimento, nel grado di Assistente e,  se  riconosciuti  idonei  al
termine dell'esperimento, che ha la durata di sei mesi, conseguono la
conferma nel grado con la medesima decorrenza  del  provvedimento  di
nomina.  Nell'ipotesi  di   esito   sfavorevole,   l'esperimento   e'
prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego dei cittadini  di  un  altro  Stato  membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto  delle  limitazioni  di
cui  al  D.P.C.M.  n.  174/1994,  recante  norme  «sull'accesso   dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di  lavoro»
presso gli enti pubblici. 
    In seguito alla nomina gli interessati devono  assumere  servizio
presso la struttura dell'area romana che viene loro assegnata,  entro
il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe di  detto  termine
sono concesse solo per giustificati motivi. 
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non  prendono  servizio  presso  la  struttura
assegnata entro il termine prescritto  decadono  dalla  nomina,  come
previsto dalle vigenti disposizioni  del  Regolamento  del  Personale
della Banca d'Italia.