Art. 9 Nomina e assegnazione Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale comunicheranno alla Banca d'Italia un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in possesso dei prescritti requisiti. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado di Assistente e, se riconosciuti idonei al termine dell'esperimento, che ha la durata di sei mesi, conseguono la conferma nel grado con la medesima decorrenza del provvedimento di nomina. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, l'esperimento e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al D.P.C.M. n. 174/1994, recante norme «sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro» presso gli enti pubblici. In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio presso la struttura dell'area romana che viene loro assegnata, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la struttura assegnata entro il termine prescritto decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia.