Art. 20 
 
 
                        Nomina a maresciallo 
 
 
    1. Gli Allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati Marescialli. 
    2. La nomina  a  Maresciallo,  ai  sensi  dell'articolo  772  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara'  sospesa  per  coloro
che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in  una
delle seguenti condizioni: 
    a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per  delitto
non colposo; 
    b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui  possa  derivare
una sanzione di stato; 
    c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
    d) in  aspettativa  per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a 60 giorni.