IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016"; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"; Ravvisata la necessita' di indire, per il 2015, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei Carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri; Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei Carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 (ventisei) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, con la seguente ripartizione di posti: a) 23 (ventitre') sono riservati a favore degli appartenenti al ruolo Ispettori nella qualifica di Luogotenente e nei gradi di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, Maresciallo Capo e Maresciallo Ordinario in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri; b) 1 (uno) e' riservato a favore degli Ufficiali in Ferma Prefissata dell'Arma dei Carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito; c) 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 2. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al successivo art. 12. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente decreto, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della Difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 4. La Direzione Generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscono a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso ne sara' data notizia mediante avviso pubblicato nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. definendone la modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.