Art. 13 Nomina l. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo prescritto, saranno nominati, ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo, e con anzianita' relativa secondo l'ordine della graduatoria del concorso. Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento, invece, saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande. 2. Il conferimento della nomina, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4, e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi. 3. All'atto della presentazione presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri per la frequenza dei corsi i vincitori: a) se non gia' in servizio permanente, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina; b) saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di verificare che gli stessi sono in grado di frequentare il corso applicativo. Al termine della stessa, se insorgono dubbi sulla persistenza dell'idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e' facolta' del predetto istituto inviare gli stessi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non sono insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio militare. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile ai sensi dell'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Analogamente verra' rinviato al primo corso utile l'Ufficiale di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni del citato art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potra' completare il corso applicativo. 4. Al superamento del corso applicativo, gli Ufficiali che abbiano contratto la ferma di cui al comma 3 hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da espletare. 5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile di cui al comma 3 che porteranno a compimento con esito favorevole il corso applicativo assumeranno l'anzianita' relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare. 6. Nei confronti degli Ufficiali che non supereranno il corso applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed i medesimi: a) se provenienti dal ruolo degli Ispettori, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dagli Ufficiali ausiliari, saranno collocati in congedo. 7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.