Art. 7 
 
 
              Approvazione della graduatoria di merito 
 
 
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva  riportata
da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita'  di  merito,  delle
preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. La graduatoria di
merito e' approvata con decreto del Direttore Generale ed e'  formata
sommando la votazione riportata nelle prove d'esame.  La  graduatoria
e' pubblicata all'Albo  Ufficiale  dell'Universita'  degli  Studi  di
Milano - Bicocca e di detta pubblicazione e' dato avviso sulla G.U. -
IV^ serie speciale - Concorsi ed Esami. Dalla data  di  pubblicazione
decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria  ha  una
validita' di 36 mesi dalla data di pubblicazione.