Art. 10 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di  cultura
tecnico-professionale  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove   di
efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli  accertamenti
sanitari e attitudinale. 
    Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di  marzo  2015,
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'Esercito
di Foligno. La convocazione  nei  confronti  dei  concorrenti  idonei
sara' effettuata con le modalita' previste  dal  precedente  art.  5,
comma 1. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, nel periodo di  permanenza  presso  il  Centro,
compatibilmente  con  le  disponibilita'   dello   stesso,   potranno
usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare.
I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro  muniti  di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: 
      a) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
di tipo B, in corso di validita' rilasciato  da  medici  appartenenti
alla  Federazione  Medico-Sportiva  Italiana   ovvero   a   strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate che  esercitano  in  tali
ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina  dello  sport.
Il  documento  dovra'  avere  validita'  annuale  con  scadenza   non
anteriore al 31 dicembre  2015.  La  mancata  presentazione  di  tale
certificato determinera' l'esclusione dal concorso; 
      b) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale, con data non anteriore a giorni 60 (sessanta)  rispetto  a
quella di presentazione, relativo  al  risultato  della  ricerca  dei
markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV.  La
mancata presentazione di detto certificato determinera'  l'esclusione
del concorrente dal concorso; 
      c) certificato conforme all'allegato "B", che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23  dicembre  1978  n.  833  e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di  pregresse  manifestazioni  emolitiche,  gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di  rilascio
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione.); 
      d)  referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
da non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data  di  presentazione  agli
accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso; 
      e)  referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
da non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data  di  presentazione  agli
accertamenti sanitari, relativo al risultato  dell'intradermoreazione
di  Mantoux  o,  in  alternativa,  relativo  al  risultato  del  Test
Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proieizioni.  La
mancata presentazione di tale referto  comportera'  l'esclusione  del
concorrente dal concorso; 
      f) test per la ricerca dei cataboliti  urinari,  rilasciato  in
data non anteriore a un mese antecedente la  visita,  delle  seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina,
MDMA e metadone in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del  30
ottobre 2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008. Il
CSRNE effettuera', comunque, a campione randomizzato,  l'accertamento
di cui al presente sottoparagrafo; 
      g)  referto  analitico  attestante  l'esito  del  dosaggio  del
glucosio  6-fosfato-deidrogenasi,   rilasciato   da   una   struttura
sanitaria pubblica. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita'  stabilite  dalla  legge.  I  soli  concorrenti   risultati
vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione
ai  corsi  -  dovranno  produrre  il  certificato  anamnestico  delle
vaccinazioni effettuate. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente  comma  2,  concorrenti  di   sesso   femminile   dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) referto attestante l'esito  di  ecografia  pelvica  eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale  entro  i  giorni  60
(sessanta)  precedenti  la  data   di   presentazione.   La   mancata
presentazione di detto certificato  determinera'  l'esclusione  della
concorrente dal concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine -  effettuato  presso  struttura  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale entro i cinque giorni  lavorativi  precedenti  la  data  di
presentazione alle prove medesime. 
    Le concorrenti che  non  esibiranno  tale  referto  del  test  di
gravidanza saranno sottoposte, al solo fine  della  effettuazione  in
piena sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  degli  esami
previsti al successivo art. 11, comma 2 al test  di  gravidanza,  che
escluda  la  sussistenza  di  detto  stato.  L'accertato   stato   di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica e produrra'  l'effetto  indicato  al  successivo
art. 11, comma 4. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
    4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2  e  3
del presente articolo  dovra'  essere  consegnata  al  personale  del
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito  che,  con
l'ausilio di personale medico in servizio  al  predetto  del  Centro,
verifichera' la validita' temporale delle certificazioni di volta  in
volta prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno  apposito
verbale. I concorrenti che all'atto della presentazione non siano  in
possesso anche di uno  solo  dei  suddetti  documenti  sanitari,  con
l'eccezione dell'esame radiografico e - per il personale femminile  -
del  test  di  gravidanza,  non  saranno  ammessi  agli  accertamenti
sanitari e quindi esclusi dal concorso. 
    Contestualmente, verranno avviate senza indugio  alla  competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini  dell'adozione
del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo. 
    5. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di  svolgimento
delle prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia  per  quelli
di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo  l'andamento  di
tali prove, ridurre  le  cause  di  incidente  nell'esecuzione  delle
stesse e per una preparazione piu' mirata da parte  dei  concorrenti.
Inoltre  il  medesimo  allegato  C  contiene  disposizioni  circa   i
comportamenti  che  dovranno  tenere  i  concorrenti,   a   pena   di
esclusione, per le ipotesi di esiti di  precedente  infortunio  o  di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori  indicati  per   le   due   categorie   di   concorrenti,
determinera'  giudizio  di  inidoneita'  e  quindi  l'esclusione  dal
concorso. 
    Il superamento degli esercizi obbligatori,  invece,  determinera'
giudizio  di  idoneita'  alle  prove   di   efficienza   fisica   con
attribuzione di punteggio incrementale. In  tal  caso  i  concorrenti
potranno effettuare gli esercizi facoltativi, al fine  di  conseguire
il punteggio incrementale indicato nel  gia'  citato  allegato  C  al
presente decreto. 
    6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) sottoporra' i concorrenti  agli  esercizi  obbligatorie  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale; 
      b) attribuira' il punteggio corrispondente  indicato  nel  gia'
citato allegato C al presente decreto. Tale punteggio,  che  in  ogni
caso  non  potra'  superare  complessivamente  i  12,5  punti,  sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15.