Art. 10 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di marzo 2015, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, compatibilmente con le disponibilita' dello stesso, potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare. I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2015. La mancata presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione dal concorso; b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, con data non anteriore a giorni 60 (sessanta) rispetto a quella di presentazione, relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; c) certificato conforme all'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione.); d) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, da non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso; e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, da non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proieizioni. La mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso; f) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina, MDMA e metadone in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui al presente sottoparagrafo; g) referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi - dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate. 3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti: a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i giorni 60 (sessanta) precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime. Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 11, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 11, comma 4. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. 4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo dovra' essere consegnata al personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito che, con l'ausilio di personale medico in servizio al predetto del Centro, verifichera' la validita' temporale delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. I concorrenti che all'atto della presentazione non siano in possesso anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame radiografico e - per il personale femminile - del test di gravidanza, non saranno ammessi agli accertamenti sanitari e quindi esclusi dal concorso. Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo. 5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento delle prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato C contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento degli esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica con attribuzione di punteggio incrementale. In tal caso i concorrenti potranno effettuare gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato C al presente decreto. 6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatorie e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; b) attribuira' il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 12,5 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.