Art. 16 Nomina 1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento anche successivo alla nomina del possesso dei requisiti prescritti per la nomina di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3. 3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici e contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. Durante la frequenza del corso verra' verificato il mantenimento dei requisiti psico-fisici. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15, entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potra' frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 6. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.