Art. 6 
 
 
               Commissioni di concorso. Prove di esame 
 
 
    1. L'IVASS, per ciascun concorso  di  cui  alle  lett.  A)  e  B)
dell'art. 1, nomina una Commissione con l'incarico  di  sovrintendere
alle prove di esame. 
    2. Le prove d'esame consistono in una  prova  scritta  e  in  una
prova orale e si svolgono a Roma. 
    3. La prova scritta prevede lo svolgimento di due elaborati sulle
materie e con le  modalita'  indicate  nei  programmi  d'esame  e  un
elaborato in lingua inglese. Le  tracce  proposte  dalla  Commissione
possono assumere la forma di quesiti collegati tra loro, che  possono
avere per oggetto anche l'esame di un caso pratico. 
    4. Nella valutazione dei due elaborati sulle materie indicate nei
programmi d'esame la Commissione verifica la capacita' del  candidato
di individuare e sintetizzare gli aspetti  salienti  delle  questioni
proposte, utilizzare il proprio patrimonio concettuale,  argomentare,
collegare ed esporre. L'elaborato  in  lingua  inglese  e'  volto  ad
accertare  il  livello  di  conoscenza  della  lingua  da  parte  del
candidato in relazione ad un utilizzo della stessa come strumento  di
lavoro. 
    5. Per lo  svolgimento  della  prova  scritta  e'  consentita  la
consultazione unicamente di testi di normativa primaria e dell'Unione
Europea non commentati ne' annotati esclusivamente in forma cartacea.
A discrezione della Commissione potra'  essere  consentito  l'uso  di
calcolatrici elettroniche non programmabili. 
    6. La prova e' corretta in forma anonima ed e' valutata fino a un
massimo di  50  punti;  ad  ognuno  dei  due  elaborati  puo'  essere
attribuito un punteggio massimo di 25 punti. 
    7. Vengono valutate esclusivamente le  prove  dei  candidati  che
abbiano svolto entrambi gli elaborati. La prova scritta  e'  superata
da coloro che abbiano ottenuto almeno 15  punti  in  ognuno  dei  due
elaborati. La votazione complessiva della prova risulta  dalla  somma
dei due punteggi utili. 
    8. La prova scritta in lingua  inglese  e'  valutata  fino  a  un
massimo di 5 punti, non utili  ai  fini  dell'ammissione  alla  prova
orale, ma computabili nel punteggio complessivo di cui all'art. 8. La
Commissione procede alla valutazione in forma anonima della prova  in
lingua  inglese  solo  dei  candidati  che  abbiano  raggiunto  nello
svolgimento degli elaborati sulle materie del programma una votazione
di almeno 15 punti in ognuno dei due elaborati. 
    9. I  risultati  conseguiti  da  ciascun  candidato  nella  prova
scritta con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova  orale
e della data di convocazione, vengono pubblicati  esclusivamente  sul
sito  dell'IVASS,  all'indirizzo  www.ivass.it.  Tale   pubblicazione
assume valore di notifica a ogni effetto di legge. 
    10. La  prova  orale  consiste  in  un  colloquio  sulle  materie
indicate nei programmi allegati e  in  una  conversazione  in  lingua
inglese. 
    11. Il colloquio, nel  quale  potranno  essere  discussi  con  il
candidato anche casi pratici,  tende  ad  accertarne  il  livello  di
preparazione, la capacita' di  cogliere  le  interrelazioni  tra  gli
argomenti, la maturita' del pensiero, la capacita'  di  giudizio.  La
conversazione in lingua inglese e' volta a verificarne il livello  di
conoscenza in relazione al suo utilizzo come strumento di lavoro. 
    12. Il colloquio sulle materie indicate  nei  programmi  allegati
viene valutato con l'attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti
ed e' superata dai candidati che conseguono una votazione  di  almeno
30 punti. 
    13.La conversazione in lingua inglese e' volta a  verificarne  il
livello di conoscenza in relazione a un utilizzo  della  stessa  come
strumento di lavoro ed e' valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 5 punti, non utili ai fini  del  superamento  della  prova
orale ma computabili nel punteggio complessivo di cui  al  successivo
art. 8. 
    14. I risultati dei candidati  che  abbiano  sostenuto  la  prova
orale vengono pubblicati sul sito internet  dell'IVASS  all'indirizzo
www.ivass.it. Tale pubblicazione assume valore  di  notifica  a  ogni
effetto di legge.