Art. 7 Adempimenti per la partecipazione alle prove 1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, diversi dall'Italia, devono essere muniti di documento equipollente. 2. Il documento deve essere in corso di validita' secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati che non siano in grado di esibire alcuno dei documenti suddetti.