Art. 7 
 
 
            Adempimenti per la partecipazione alle prove 
 
 
    1. Per sostenere le prove i candidati  devono  essere  muniti  di
carta di identita' ovvero di  uno  dei  documenti  di  riconoscimento
previsti  dall'art.  35  del  D.P.R.  445/2000  (Testo  Unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa). I cittadini degli Stati membri dell'Unione  Europea,
diversi dall'Italia, devono essere muniti di documento equipollente. 
    2. Il documento deve essere in  corso  di  validita'  secondo  le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati che non siano in  grado
di esibire alcuno dei documenti suddetti.