Art. 8 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. Sono considerati idonei i candidati che abbiano  conseguito  i
punteggi minimi previsti dall'art. 6 per il superamento  della  prova
scritta e della prova orale. 
    2. Il punteggio complessivo dei candidati idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni  riportate  nella  prova  scritta,  nella
prova orale e nell'accertamento della conoscenza della lingua inglese
nel corso della prova scritta e della prova orale di cui all'art. 6. 
    3. Le Commissioni di  cui  all'art.  6  compilano  le  rispettive
graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente di punteggio. 
    4. L'IVASS forma le graduatorie  finali  in  base  alle  relative
graduatorie di merito e a eventuali titoli di  riserva  o  preferenza
previsti dalla legge o dal Regolamento per il  trattamento  giuridico
ed economico del personale dell'IVASS, dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    5. Ai sensi del  Regolamento  per  il  trattamento  giuridico  ed
economico del personale dell'IVASS costituiscono titolo di preferenza
la qualita', nell'ordine e a parita' di merito, di: a)  dipendente  o
ex dipendente dell'Istituto, con  riguardo  ai  periodi  di  servizio
prestato; b) orfano, vedovo  o  vedova  di  dipendente  dell'Istituto
deceduto per causa di servizio o deceduto in servizio. 
    6. L'eventuale documentazione di cui all'art. 49  del  D.P.R.  n.
445/2000 attestante il possesso dei titoli di riserva  e  preferenza,
gia' indicati nella domanda, dovra' pervenire  all'IVASS  -  Servizio
Gestione Risorse - Via del Quirinale 21, 00187 Roma, entro il termine
perentorio di dieci giorni,  che  decorre  dal  giorno  successivo  a
quello in cui e' stata sostenuta la prova orale. 
    7.  Fermo  restando  quanto  precede,  qualora   piu'   candidati
risultino  in  posizione  di  ex  aequo,  viene  data  preferenza  al
candidato piu' giovane di eta'. 
    8. L'IVASS, nel caso di mancata assunzione del servizio da  parte
di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire, in  tutto
o in parte,  i  posti  rimasti  vacanti  con  altri  elementi  idonei
seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. 
    9. L'IVASS si riserva la facolta' di  utilizzare  le  graduatorie
finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro tre anni  dalla  data  di
approvazione delle stesse. 
    10. La graduatorie  finali  sono  pubblicate  sul  sito  internet
dell'IVASS, all'indirizzo  www.ivass.it.  Tale  pubblicazione  assume
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.