Art. 16 Nomina 1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati (a eccezione degli appartenenti alla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata e a quelli delle Forze di Completamento, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c)) Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del rispettivo Corpo con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi. Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento e quelli appartenenti alla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata, invece, saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalita' stabilite dal Comando Scuole della Marina Militare. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al corso con i criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. 5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale e' stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 6. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento e alla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli Ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.