Art. 19 
 
 
                              Tirocinio 
 
 
    1. La convocazione al tirocinio, previsto per i soli concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), avverra'  con  le
modalita' di cui al precedente art.  6,  commi  8  e  9.  Durante  il
tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove  e  accertamenti
nelle aree indicate nelle Appendici  al  bando,  in  cui  sono  anche
riportati i relativi punteggi attribuibili. Il  tirocinio  avra'  una
durata di circa trenta giorni, comunque  non  superiore  a  sessanta,
durante  i  quali  tutti  i   frequentatori   saranno   ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
militari e scolastiche. 
    2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a), salvo che per i  posti  per  il  Corpo  Sanitario  dell'Esercito,
durante la terza settimana di frequenza del tirocinio  i  concorrenti
dovranno  confermare  o  modificare,  con   apposita   dichiarazione,
l'ordine  di  preferita  assegnazione  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    3. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti  previsti  per  l'ammissione  ai  corsi,
saranno sottoposti al  test  di  gravidanza  mediante  analisi  sulle
urine. Se  ammessi  alla  frequenza  del  corso,  saranno  nuovamente
sottoposti a detto test. In caso  di  positivita',  saranno  rinviati
d'ufficio  e  ammessi  al  corso  successivo,  subordinatamente  alla
verifica del mantenimento dei requisiti necessari  per  l'ammissione,
di cui al precedente art. 2. 
    4. Se all'atto della presentazione  al  tirocinio  o  durante  il
tirocinio  stesso,  per  taluni  concorrenti  insorgano  dubbi  sulla
persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta,
sara' facolta'  dell'Accademia  Militare  inviare  detti  concorrenti
all'osservazione delle competenti commissioni  per  gli  accertamenti
psicofisici, nominate nell'ambito dei concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e d), per un supplemento  di  indagini  e
conseguente espressione di parere medico-legale circa la  persistenza
dell'idoneita' medesima. 
    5.  I  concorrenti  convocati  per  la  frequenza  del  tirocinio
dovranno consegnare: 
    a) fotografia recente, formato tessera (cm 4×5), con  scritto  in
basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data  di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; 
    b)  certificato  anamnestico   delle   vaccinazioni   effettuate,
rilasciato - entro i trenta giorni antecedenti alla  data  di  inizio
del  tirocinio  -  dalle  strutture  preposte  (scheda   o   libretto
sanitario). 
    I  medesimi  dovranno  inoltre  sottoscrivere,  ai  sensi   delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  apposita  dichiarazione  sostitutiva  che  confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 
    6.  I  concorrenti  ammessi  al  tirocinio  dovranno   contrarre,
all'atto della presentazione in Accademia, una  ferma  volontaria  di
durata pari a  quella  del  tirocinio  stesso,  dalla  quale  saranno
prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne  saranno
esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza  maggiore
- o non saranno comunque ammessi ai corsi. I  concorrenti  compiranno
il tirocinio: 
    a) in qualita' di Militari di Truppa - per il concorso di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a) ovvero in qualita' di  Allievi
Carabinieri - per il concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera d); 
    b) con il  grado  rivestito,  previo  richiamo  in  servizio,  se
Ufficiali o Sottufficiali di complemento congedati; 
    c) con il grado rivestito, se militari in servizio. 
    7. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno  a
percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 
    8. I concorrenti di cui al precedente comma 6, lettera b) saranno
richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data
di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio  e  fino
al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in  qualita'  di
Allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno,  per
rinuncia, la frequenza del tirocinio  o  non  lo  supereranno  o  non
saranno comunque ammessi ai corsi. 
    9. I concorrenti che, all'atto della presentazione  in  Accademia
per  la  frequenza  del  tirocinio,  sono  gia'  alle  armi   saranno
collocati,  per  la  durata  del  tirocinio  e   sino   all'eventuale
ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati  presso
l'Accademia stessa e saranno rinviati agli  Enti  di  provenienza  se
interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio  o  non  lo
supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 
    10. I militari alle armi il cui collocamento in congedo  viene  a
cadere durante la  frequenza  del  tirocinio  saranno  trattenuti  in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione  in  Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 
    11. Durante il tirocinio i concorrenti  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari di vita interna  dell'Istituto  previste  per  gli
Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e  alloggio
e sara', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto  da  restituire
in  caso  di  mancata  ammissione  ai  corsi  regolari.   Non   sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione  contestuale  ad  altri
concorsi. 
    12. Saranno esclusi dal  concorso  e  rinviati  dall'Accademia  i
frequentatori che: 
    a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
    b)  matureranno  assenze  prolungate,  anche  non   continuative,
complessivamente superiori alla  meta'  della  durata  del  tirocinio
stesso. Saranno  considerate  assenze,  senza  eccezione  alcuna,  le
giornate in cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I  candidati  convocati
in data successiva  all'inizio  del  tirocinio  ai  sensi  di  quanto
disposto nelle  Appendici  al  bando  dovranno,  comunque,  risultare
presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio; 
    c) non risulteranno in possesso, all'atto  della  valutazione  da
parte  della  competente  commissione,  della  prescritta   idoneita'
psicofisica; 
    d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a
consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio finale. 
    13. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il  giudizio
di  inidoneita',  da  considerare  definitivo,  saranno  esclusi  dal
concorso.