Art. 8 La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 5. Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli. Non puo' partecipare alle successive prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.