Art. 11 
 
 
     La graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata  da  ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita'  di  punti,  delle  preferenze
previste dall'art. 10. 
    Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente  collocati  nella
graduatoria di merito, formata sulla  base  del  punteggio  riportato
nelle prove d'esame. 
    La graduatoria di merito e' approvata dal Direttore  Generale  ed
e' pubblicata all'Albo on-line dell'Universita' degli Studi di Pavia. 
    La graduatoria rimane efficace per un periodo  di  3  anni  dalla
pubblicazione, fatti salvi periodi di validita' di  durata  superiore
prevista da disposizioni di legge. Ad essa puo' essere fatto  ricorso
per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.