Art. 11 La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 10. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame. La graduatoria di merito e' approvata dal Direttore Generale ed e' pubblicata all'Albo on-line dell'Universita' degli Studi di Pavia. La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validita' di durata superiore prevista da disposizioni di legge. Ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.