Art. 7 
 
 
                               Titoli 
 
 
    I titoli devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al  concorso
ed allegati  alla  domanda  stessa  con  le  seguenti  modalita':  in
originale; in copia autenticata; mediante  dichiarazione  sostitutiva
di certificazioni (Allegato A) prodotta in  sostituzione  dei  titoli
stessi; in fotocopia non  autenticata  d'insieme  alla  dichiarazione
sostitutiva di atto  di  notorieta'  (Allegato  B),  che  attesti  la
conformita' all'originale della copia dell'atto. 
    Per  comprovare  il  possesso  dei  titoli,  non  possono  essere
prodotti certificati rilasciati  dalla  Pubblica  Amministrazione  e,
pertanto, i certificati e gli atti di notorieta' devono essere sempre
sostituiti  dalle   dichiarazioni   sostitutive   di   certificazioni
(Allegato A) e dalle dichiarazioni sostitutive di atto di  notorieta'
(Allegato B). 
    Agli atti e documenti redatti in  lingua  straniera  deve  essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo originale dalle competenti autorita' diplomatiche  o  consolari
oppure da un traduttore ufficiale. 
    Ai predetti  titoli  non  puo'  essere  attribuito  un  punteggio
complessivo superiore a 10. 
    Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i
seguenti: 
      a) Titoli connessi ad attivita' lavorativa prestata:  punteggio
massimo attribuibile 5; 
      b) Titoli di Studio: punteggio massimo attribuibile 3; 
      c) Titoli Vari: punteggio massimo attribuibile 2. 
    Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal  candidato
con le modalita' previste dal presente articolo. 
    La valutazione dei titoli e' effettuata dopo  le  prove  scritte,
limitatamente ai candidati presenti alle stesse, e prima di procedere
alla valutazione dei relativi elaborati, tenendo conto dei criteri di
attribuzione dei punteggi  all'interno  delle  singole  categorie  di
titoli valutabili. 
    Al termine della procedura  selettiva,  decorsi  sessanta  giorni
dalla   pubblicazione   della    graduatoria    all'Albo    Ufficiale
dell'Universita', questa Amministrazione  provvede  a  restituire  ai
candidati che  ne  abbiano  fatto  espressa  richiesta,  i  documenti
allegati alla domanda. I documenti dovranno essere ritirati presso il
Settore  gestione  personale  tecnico-amministrativo   e   formazione
dall'interessato o da un  suo  delegato  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza del predetto termine decorso il quale i titoli  non  saranno
piu' restituiti.