Art. 13 Assegnazione alla sede di servizio 1. L'assegnazione alla sede, in relazione alla nomina ad agente, e' disposta secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dal personale da assegnare, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio. 2. Le sedi di servizio cui assegnare gli agenti sono individuate con decreto del capo del Corpo prima della fine del corso. Le sedi sono individuate nel rispetto di quanto previsto all'art. 1. 3. Per i vincitori titolari di diritto a scegliere, in via provvisoria, la sede di servizio in base alla legge 104/92, si tiene conto di tale diritto, senza pregiudicare i diritti di chi precede in graduatoria, nell'ambito dei posti della pianta organica disponibili negli ambiti territoriali di cui all'art. 1; i vincitori del concorso non possono far valere aspettative di assegnazione ad ambiti diversi da quelli esplicitamente ed esclusivamente considerati dal presente bando.