Art. 8 
 
 
                 Accertamenti dell'idoneita' fisica, 
                      psichica ed attitudinale 
 
 
    1. La convocazione agli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed
attitudinale dei candidati inseriti nell'elenco di  cui  all'art.  7,
comma 8, con l'indicazione  di  sede,  giorno  e  orario  in  cui  il
candidato deve presentarsi, munito di un documento di  riconoscimento
in corso di validita', per sottoporsi agli stessi, e' pubblicata  sul
Bollettino ufficiale del Corpo  forestale  dello  Stato  e  sul  sito
Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it).  Di
tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso, con valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  IV  serie  speciale
"Concorsi ed esami" del giorno che verra' reso  noto  contestualmente
alla pubblicazione del calendario della prova scritta d'esame, di cui
all'art. 7, comma 1, salvo rinvio ad una successiva  pubblicazione  o
salvo convocazione individuale a mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. 
    2. La convocazione contiene  l'indicazione  della  documentazione
sanitaria, da esibire alla commissione,  relativa  agli  accertamenti
clinici ai quali devono sottoporsi i candidati  presso  le  strutture
pubbliche  specificate  nella  lettera  stessa,  nei  trenta   giorni
antecedenti la data per la quale  convocati.  La  commissione  potra'
disporre,  comunque,  l'effettuazioni  di  ogni  ulteriore   indagine
(compreso  l'esame  radiologico)  ritenuta   utile   per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale. 
    3. In occasione degli accertamenti di idoneita'  psico-fisica  ed
attitudinale: 
      a) i candidati, al fine  della  valutazione  dei  titoli  delle
categorie F) e G) di cui al successivo art. 9, comma 5,  qualora  non
gia'  riportati  nell'estratto  della  documentazione  di   servizio,
dovranno  presentare,  pena  il  loro  mancato   riconoscimento,   la
documentazione  attestante  il  loro  conseguimento  entro  la   data
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso; 
      b) i candidati sono tenuti a presentare apposita  dichiarazione
sostitutiva,  sottoscritta  ai   sensi   della   normativa   vigente,
attestante i  titoli  preferenziali  di  cui  all'art.  4,  comma  3,
eventualmente posseduti, evidenziandone il possesso sin da  data  non
successiva  a  quella  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di partecipazione al  concorso,  pena  il
mancato riconoscimento di tali titoli; 
      c) i  candidati  in  congedo  devono  comunque  produrre  anche
l'estratto della documentazione di servizio relativo al periodo o  ai
periodi di servizio prestato in qualita' di VFP1, anche  in  rafferma
annuale, come da fac-simile (allegato 1), firmato dal  Comandante  di
Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato stesso per presa visione  ed
accettazione dei dati in esso contenuti; 
      d)  i  candidati  in  servizio  sono  tenuti,  qualora  abbiano
prestato periodi da VFP1,  anche  in  rafferma  annuale,  a  produrre
l'estratto  della  documentazione  di  servizio   relativo   a   tali
precedenti periodi,  firmato  dal  Comandante  di  Corpo/Reparto/Ente
nonche' dal candidato stesso per presa visione  ed  accettazione  dei
dati in esso contenuti (gli obblighi di documentazione tramite  invio
telematico a carico del Comando di appartenenza, di cui  all'art.  3,
comma 6, riguardano, infatti, solo i periodi in corso  alla  data  di
scadenza del bando). 
    4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati  da  un'apposita
commissione medica composta e nominata ai sensi dell'art. 7, comma 2,
del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 16 aprile 2009. I candidati, a tal fine, sono sottoposti  a
un esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio. 
    5. Accertata la non  idoneita'  in  relazione  ad  uno  specifico
requisito fisico o psichico, la commissione medica puo' rinunciare  a
portare  a   termine   le   verifiche   degli   ulteriori   requisiti
psico-fisici, in tal caso comunque mettendo in evidenza  nel  verbale
l'elenco degli accertamenti non eseguiti. 
    6. I candidati che superano gli  accertamenti  psico-fisici  sono
sottoposti  alle  prove  attitudinali   da   parte   di   un'apposita
commissione di selettori composta e nominata ai  sensi  dell'art.  7,
comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 16 aprile 2009. 
    7. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una
serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con
un componente della  commissione.  Su  richiesta  del  selettore,  la
commissione puo'  disporre  la  ripetizione  del  colloquio  in  sede
collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi  i  test  e  sia
risultato  negativo  il  colloquio,  questo  e'  ripetuto   in   sede
collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione, cui
compete il giudizio di idoneita'. 
    8.  La  non  presentazione  nel  luogo,  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per ognuno dei vari accertamenti comporta l'esclusione  dal
concorso, disposta con decreto del capo  del  Corpo  forestale  dello
Stato. 
    9. Il giudizio di  idoneita'  o  non  idoneita',  espresso  dalla
singola competente commissione, e' definitivo e comporta, in caso  di
non idoneita', l'esclusione dal concorso. La motivazione del giudizio
di non idoneita', unitamente alla  norma  sulla  quale  si  fonda  il
giudizio, e' in ogni caso  portata  a  conoscenza  del  candidato  in
occasione dell'adozione del giudizio stesso o,  in  data  successiva,
con comunicazione scritta individuale.  Il  giudizio  espresso  dalla
commissione per l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici,  ovvero
dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali,  e'
definitivo e comporta, in caso di  non  idoneita',  l'esclusione  dal
concorso, disposta con decreto del capo  del  Corpo  forestale  dello
Stato.