Art. 8 Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale 1. La convocazione agli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale dei candidati inseriti nell'elenco di cui all'art. 7, comma 8, con l'indicazione di sede, giorno e orario in cui il candidato deve presentarsi, munito di un documento di riconoscimento in corso di validita', per sottoporsi agli stessi, e' pubblicata sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it). Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami" del giorno che verra' reso noto contestualmente alla pubblicazione del calendario della prova scritta d'esame, di cui all'art. 7, comma 1, salvo rinvio ad una successiva pubblicazione o salvo convocazione individuale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 2. La convocazione contiene l'indicazione della documentazione sanitaria, da esibire alla commissione, relativa agli accertamenti clinici ai quali devono sottoporsi i candidati presso le strutture pubbliche specificate nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la data per la quale convocati. La commissione potra' disporre, comunque, l'effettuazioni di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale. 3. In occasione degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale: a) i candidati, al fine della valutazione dei titoli delle categorie F) e G) di cui al successivo art. 9, comma 5, qualora non gia' riportati nell'estratto della documentazione di servizio, dovranno presentare, pena il loro mancato riconoscimento, la documentazione attestante il loro conseguimento entro la data scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) i candidati sono tenuti a presentare apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi della normativa vigente, attestante i titoli preferenziali di cui all'art. 4, comma 3, eventualmente posseduti, evidenziandone il possesso sin da data non successiva a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, pena il mancato riconoscimento di tali titoli; c) i candidati in congedo devono comunque produrre anche l'estratto della documentazione di servizio relativo al periodo o ai periodi di servizio prestato in qualita' di VFP1, anche in rafferma annuale, come da fac-simile (allegato 1), firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato stesso per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti; d) i candidati in servizio sono tenuti, qualora abbiano prestato periodi da VFP1, anche in rafferma annuale, a produrre l'estratto della documentazione di servizio relativo a tali precedenti periodi, firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato stesso per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti (gli obblighi di documentazione tramite invio telematico a carico del Comando di appartenenza, di cui all'art. 3, comma 6, riguardano, infatti, solo i periodi in corso alla data di scadenza del bando). 4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da un'apposita commissione medica composta e nominata ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 aprile 2009. I candidati, a tal fine, sono sottoposti a un esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio. 5. Accertata la non idoneita' in relazione ad uno specifico requisito fisico o psichico, la commissione medica puo' rinunciare a portare a termine le verifiche degli ulteriori requisiti psico-fisici, in tal caso comunque mettendo in evidenza nel verbale l'elenco degli accertamenti non eseguiti. 6. I candidati che superano gli accertamenti psico-fisici sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di un'apposita commissione di selettori composta e nominata ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 aprile 2009. 7. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione, cui compete il giudizio di idoneita'. 8. La non presentazione nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per ognuno dei vari accertamenti comporta l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 9. Il giudizio di idoneita' o non idoneita', espresso dalla singola competente commissione, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso. La motivazione del giudizio di non idoneita', unitamente alla norma sulla quale si fonda il giudizio, e' in ogni caso portata a conoscenza del candidato in occasione dell'adozione del giudizio stesso o, in data successiva, con comunicazione scritta individuale. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.