Art. 13 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera b). 
    2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a venti ventesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di 10 ventesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso  noto,  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato, domenica e festivi) e comunque entro il 19 giugno  2015,  con
avviso  disponibile  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it   o   presso
l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il  Pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale e, se  idonei
e  non  appartenenti  al   Corpo,   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica, secondo il calendario e le modalita' comunicati con  un
ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno  successivo
a quello di cui al comma 5. 
    Tali prove hanno il seguente svolgimento: 
    a) 1° e 2° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
    b) 3°, 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.