Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro di Reclutamento provvede a richiedere: 
      a) copia autenticata degli atti  matricolari  (aggiornati  alla
data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1), ai  reparti
detentori della documentazione matricolare. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  "Documento  Unico
Matricolare" (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento; 
      b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli  1,  comma
3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza
del termine di cui all'art. 3, comma 1. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art.  11,  il
Centro  di  Reclutamento  provvede,  tramite  i  reparti  del   Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
    a) rapporto sul servizio prestato, per  i  candidati  militari  o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
    b) copia del libretto personale e  dello  stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
    c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    4. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti  attitudinali
di cui all'art. 14 devono  presentare  in  tale  sede  i  certificati
rilasciati dalle competenti autorita' su  carta  semplice  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli  elencati  nell'art.  20  nonche'  stabiliti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    I candidati che concorrono per i posti riservati di cui  all'art.
1, comma 3, devono inviare la  citata  documentazione  al  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre 2015. 
    La documentazione presentata oltre i  termini  sopra  indicati  o
relativa a titoli non elencati nella domanda di partecipazione non e'
presa in considerazione. 
    5. I  candidati  che  non  prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art.
20, devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 -  Roma/Lido
di Ostia, a pena di decadenza, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta  al  Ministero
della difesa, con cui, qualora rivestano lo status  di  ufficiale  di
complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze  di
completamento, maresciallo o sergente, chiedono  di  rinunciarvi  per
conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti  della
Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo. 
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.