Art. 18 
 
 
        Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione 
 
 
    1.   La   Direzione   generale   per   il   Personale   Militare,
subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni  in  base
alla normativa vigente, convochera'  i  vincitori  presso  le  Scuole
Sottufficiali dell'Esercito e  della  Marina  Militare  e  presso  la
Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare  per  la  frequenza  del
corso di formazione e specializzazione, con apposita lettera inserita
tra le comunicazioni nell'area privata del portale della difesa. 
    2. I vincitori del concorso  si  dovranno  presentare  presso  le
citate  Scuole  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  dalla  Direzione
generale per il  Personale  Militare  nella  suddetta  comunicazione.
Coloro che non si  presenteranno  saranno  considerati  rinunciatari,
salvo motivate e documentate cause di  impedimento  comunicate  dagli
interessati  alla  predetta  Direzione  generale  entro  le  24   ore
successive alla data di convocazione secondo le  modalita'  stabilite
al precedente art. 5. 
    La Direzione generale  si  riserva  la  facolta',  a  seguito  di
valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento,  di  differire
la data di  convocazione  compatibilmente  con  quanto  stabilito  al
successivo comma 5. 
    3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del  concorso  saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte  del  Dirigente
del Servizio Sanitario delle citate Scuole. I  candidati  riscontrati
"inidonei" alla predetta visita medica per la perdita di uno  o  piu'
requisiti  previsti  dal   presente   bando   di   concorso   saranno
immediatamente inviati alla competente Commissione medico-legale  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali Allievi  Marescialli.  Sia
nel caso di giudizio  di  inidoneita'  sia  nel  caso  di  temporanea
inidoneita'  superiore  a   trenta   giorni   i   candidati   saranno
immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso
con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare  o
di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile  saranno
sottoposti preliminarmente al test  di  gravidanza  mediante  analisi
delle urine;  in  caso  di  positivita'  del  predetto  test  non  si
procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara'
sospesa per temporaneo  impedimento  all'accertamento  ai  sensi  del
citato art. 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
2010, n. 90. 
    Al termine  dell'impedimento  l'interessata  sara'  convocata  al
primo corso utile e, previa idoneita' alla suddetta visita medica  di
incorporamento, sara' ammessa alla frequenza del corso stesso. 
    4. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo  la
suddetta visita medica saranno ammessi alla  frequenza  del  corso  e
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi  ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che  non  sottoscriveranno  tale
ferma saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai  sensi
dell'art. 599 del Decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90. 
    5. L'Amministrazione della Difesa, entro i 30  giorni  successivi
dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con  le
esigenze della  Forza  Armata  e  dopo  opportuna  valutazione  delle
esigenze  legate  alle  attivita'   didattiche   previste   dall'iter
formativo, si riserva  la  facolta'  di  ricoprire  i  posti  che  si
rendessero disponibili in seguito alla  mancata  presentazione,  alla
rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica
di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i  candidati
idonei che seguono nella graduatoria finale di merito. 
    6. Agli Allievi Marescialli, una volta incorporati, potra' essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in  considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
    7. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio  o  in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai
Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del  corso
e assumere la qualifica di Allievo  Maresciallo  previa  rinuncia  al
grado e alla qualifica rivestiti all'atto  dell'ammissione  al  corso
stesso con la  conseguente  cancellazione  dai  rispettivi  ruoli  di
provenienza. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi
dal corso per Allievi  Marescialli,  possono  essere  reintegrati,  a
domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale  dei  ruoli  Sergenti  e
Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla  qualifica
di Allievo Maresciallo, sara' reintegrato nel grado,  ferme  restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e  il  tempo  trascorso
presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado. 
    Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso
dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di  assenso,
nei  Reparti/Enti  di  provenienza,  nei  limiti  delle   consistenze
organiche, sempre che non siano  scaduti  i  limiti  temporali  della
ferma prefissata originariamente contratta. Lo stesso e'  reintegrato
nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualita'
di Allievo sono computati nella ferma o rafferma. 
    Durante la frequenza del corso agli Allievi  competono,  se  piu'
favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto  dell'ammissione
ai corsi.