Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano: A) completato il tirocinio ai sensi della legge n. 27/2012 , art. 9, comma 6; B) completato il periodo di attivita' tecnica subordinata (anche al di fuori di uno studio tecnico professionale), conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia; C) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. Si precisa che la certificazione finale rilasciata in esito ai percorsi didattico-formativi attuati dagli istituti tecnici superiori (I.T.S.) e' da considerarsi equipollente a quella conseguita al termine dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capoverso precedente. Pertanto, detta certificazione costituisce titolo valido ai fini dell'accesso agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e con riferimento a quanto disposto dal sopracitato art. 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001; D) frequentato, con esito positivo, uno dei corsi di formazione organizzati dai collegi provinciali o territoriali, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 e come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati - pubblicato nel «Bollettino del Ministero della giustizia» n. 15 del 15 agosto 2014. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: A) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella «C» allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella «A»); B) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella «D» allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001); C) lauree specialistiche - di cui al decreto Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 - nelle classi 4/S (architettura e ingegneria edile), 54/S (pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), 28/S (ingegneria civile) e 38/S (ingegneria per l'ambiente ed il territorio), nonche' lauree magistrali - di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 - nelle classi LM-4 (architettura e ingegneria edile -architettura), LM-48 (pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM-23 (ingegneria civile) e LM-35 (ingegneria per l'ambiente ed il territorio). 3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore.