Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria  superiore  di  geometra  conseguito
presso  un  istituto  tecnico  per  geometri  statale,  paritario   o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
    A) completato il tirocinio ai sensi della legge n. 27/2012 , art.
9, comma 6; 
    B) completato il periodo di attivita' tecnica subordinata  (anche
al di fuori di uno studio  tecnico  professionale),  conformemente  a
quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 
    C)  frequentato,  con  esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore  (I.F.T.S.),  della  durata  di  quattro
semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei  mesi  coerenti
con le attivita' libero professionali previste  dall'albo  (art.  55,
comma 3, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001).  I
collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati. Si precisa che la certificazione  finale
rilasciata in esito ai  percorsi  didattico-formativi  attuati  dagli
istituti tecnici superiori (I.T.S.) e' da considerarsi equipollente a
quella conseguita al termine dei corsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore di cui al  capoverso  precedente.  Pertanto,  detta
certificazione costituisce titolo valido ai  fini  dell'accesso  agli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione
di  geometra,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio  2008  e   con
riferimento a quanto disposto dal sopracitato art. 55, comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001; 
    D) frequentato, con esito positivo, uno dei corsi  di  formazione
organizzati  dai  collegi  provinciali  o  territoriali,   ai   sensi
dell'art. 6, comma 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2012, n. 137 e come previsto  dal  regolamento  approvato  dal
Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati - pubblicato
nel «Bollettino del Ministero della giustizia» n. 15  del  15  agosto
2014. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: 
    A) diplomi  universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella  «C»
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella «A»); 
    B) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di  cui  alla
tabella «D» allegata (art. 55, commi 1 e 2,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 328/2001); 
    C)  lauree  specialistiche  -  di   cui   al   decreto   Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509 - nelle classi 4/S (architettura  e  ingegneria  edile),
54/S (pianificazione territoriale, urbanistica  e  ambientale),  28/S
(ingegneria  civile)  e  38/S  (ingegneria  per  l'ambiente   ed   il
territorio),  nonche'  lauree  magistrali  -  di   cui   al   decreto
ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270   -   nelle   classi   LM-4
(architettura    e    ingegneria    edile    -architettura),    LM-48
(pianificazione  territoriale,  urbanistica  e   ambientale),   LM-23
(ingegneria  civile)  e  LM-35  (ingegneria  per  l'ambiente  ed   il
territorio). 
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi  secondo  modalita'  stabilite  in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita',  gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore.