Art. 3 Sedi di esame 1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici statali per geometri, elencati nella tabella «A» allegata, ubicati nelle citta' sedi dei collegi dei geometri, ad eccezione delle sedi di esame di: Verbania, Feltre, Cantu' e Barletta individuate, rispettivamente, per i collegi ubicati nei comuni di Gravellona Toce, Belluno, Como e Trani che non sono sedi di istituti tecnici per geometri. 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 10 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'. 3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella «A». 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.