Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici statali per  geometri,
elencati nella tabella «A» allegata, ubicati nelle  citta'  sedi  dei
collegi dei geometri, ad eccezione delle sedi di esame di:  Verbania,
Feltre, Cantu' e Barletta individuate, rispettivamente, per i collegi
ubicati nei comuni di Gravellona Toce, Belluno, Como e Trani che  non
sono sedi di istituti tecnici per geometri. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 10  del  regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi  di  collegi  o
piu' commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella «A». 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso  ai  candidati  interessati  per  il
tramite dei collegi presso  i  quali,  secondo  quanto  disposto  dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.