Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, i collegi, verificata la regolarita' delle istanze  ricevute
ed utilmente prodotte  e  compiuto  ogni  opportuno  accertamento  di
competenza, comunicano entro la data del 25 maggio 2015 al  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  tramite  posta
elettronica    agli     indirizzi     paola.testi@istruzione.it     o
paola.lancia@istruzione.it, nonche' al Consiglio nazionale il  numero
dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione
del numero delle  commissioni  da  nominare.  La  comunicazione  deve
essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia  pervenuta  alcuna
domanda, e contestualmente ciascun collegio provvedera'  all'invio  a
mezzo postale al  MIUR  -  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti
scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione -
viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, di un unico elenco  nominativo
in stretto ordine alfabetico  e  numerico  dei  candidati  ammessi  a
sostenere gli esami, con espressa indicazione del  titolo  di  studio
posseduto, per  consentire  al  Ministero  di  provvedere  alla  loro
assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a formare i detti
elenchi previo puntuale controllo (articoli  71  e  72,  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   445/2000)   delle   dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle  domande,  con  riferimento,  in
particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia  al
possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
    il cognome; 
    il nome; 
    il luogo e la data di nascita; 
    il titolo di studio; 
    il requisito di ammissione posseduto, di cui al  precedente  art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto  al  nominativo
dei  candidati  con  requisiti  di  ammissione  ancora  in  corso  di
maturazione (da indicare  comunque)  deve  essere  apposta  anche  la
dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista  di
acquisizione che non puo' esser e posteriore al giorno  precedente  a
quello di inizio delle prove d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
presidente  del   collegio,   questi   deve   apporre   la   seguente
attestazione: «Il presidente del  collegio  provinciale  attesta,  ai
sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento degli esami di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio della  libera  professione  di  geometra
(decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987),  relativamente
ai candidati, in numero di ............, di cui all'elenco nominativo
che precede: 
    l'iscrizione  (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti   e
l'avvenuto compimento del periodo di pratica previsto dalla normativa
vigente o,  comunque,  l'assolvimento  (salva  indicazione  contraria
relativa a candidati con requisito in corso  di  maturazione,  per  i
quali si riserva di rendere successiva, analoga  attestazione)  delle
condizioni stabilite (art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1,  2  e  3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001; art. 9, comma 6,
legge n. 27/2012); 
    di aver verificato la regolarita' delle relative domande ricevute
e la loro utile  produzione  e  di  aver  effettuato  ogni  opportuno
accertamento di competenza; 
    di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71  e  72,  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000)  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che  ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'». 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro la data del 20 ottobre 2015, i collegi  provvedono  alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai quali sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici  di  quegli
istituti indicati dal  Ministero  in  caso  di  diversa  assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo  ai  propri  atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami  di  ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco  di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato  con
apposita nota, datata e sottoscritta, recante indicazione: 
    di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; 
    dell'avvenuta maturazione  del  requisito  di  ammissione  per  i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 3 (allegando  le
successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2). 
    Nel caso in cui i candidati di un collegio siano stati  assegnati
a piu' commissioni, con sede nello  stesso  istituto  o  in  istituti
diversi, il medesimo collegio allega, per ciascuna commissione, oltre
al detto elenco generale, specifica distinta recante indicazione  dei
candidati assegnati dal Ministero alla singola commissione. 
    6. Successivamente, il collegio  avra'  cura  di  far  pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove  d'esame,
soltanto  alla  commissione  esaminatrice  la   comunicazione   della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti  di  ammissione  per  i
restanti candidati con la dicitura  di  cui  al  precedente  comma  2
(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente  art.  5,
comma 2).