Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati   devono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive  sedi  di  esame  nei
giorni  e  nell'ora  indicati  per   lo   svolgimento   delle   prove
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami hanno  carattere  specificatamente  professionale  e
consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova  orale.  Gli
argomenti che possono formare  oggetto  delle  prove  di  esame  sono
indicati nella tabella «B» allegata. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle  due  prove  scritto-grafiche  viene  indicato  in   calce   ai
rispettivi temi (art. 12, comma 1, regolamento). 
    4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (allegato «A» regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
I candidati che,  per  comprovati  e  documentati  motivi  sottoposti
tempestivamente alla valutazione  discrezionale  e  definitiva  della
commissione esaminatrice, non siano in grado di  sostenere  la  prova
orale nel giorno stabilito possono dalla  commissione  stessa  essere
riconvocati in altra data solo a condizione che non si  determini  un
prolungamento del previsto calendario di esami  (art.  12,  comma  8,
regolamento). 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 26 marzo 2015 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo 
____ 
    Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca - Roma (viale Trastevere n. 76/A), sono utilizzati  per
le necessarie finalita' di  gestione  delle  procedure  inerenti  gli
esami di abilitazione  di  cui  trattasi.  Gli  interessati  hanno  i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.