Art. 11 Prova orale 1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse. La commissione non procede all'esame del secondo elaborato qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 2. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi' invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica, la documentazione che comprova il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli di cui al precedente art. 5, in originale o in copia autenticata ovvero - fatta eccezione per le pubblicazioni - la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 3. La prova orale sara' volta, altresi', all'accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel precedente art. 4, comma 2, lett. h), che consiste nella traduzione di un testo senza l'ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonche' all'accertamento del possesso di un livello elevato di conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 4. La prova orale si intendera' superata qualora il candidato abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.