Art. 3 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) godere dei diritti politici; c) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; d) non aver compiuto i 32 anni di eta'. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento o all'abrogazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi. Al personale della Polizia di Stato e a quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999 n. 115; e) essere in possesso dell'idoneita' psico-fisica per l'espletamento dei compiti propri del ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, cosi' come previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 198 e dall'allegata tabella 1, nonche' dell'idoneita' attitudinale di cui alla successiva tabella 3 del medesimo decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003; f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione; g) essere in possesso di un diploma di laurea appartenente ad una delle seguenti classi delle lauree magistrali: Architettura e Ingegneria edile - Architettura (LM-4); Ingegneria civile (LM 23); Ingegneria di sistemi edilizi (LM 24); Ingegneria della sicurezza (LM 26) ovvero di un diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed equiparato alle suddette lauree magistrali del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 233 del 7 ottobre 2009 - conseguito presso un'universita' della Repubblica italiana, o di un diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente; h) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista per legge; i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai sensi dell'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza; j) non esser stato espulso dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127 comma 1, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; k) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato all'immissione nei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato. 2. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma 1 sara' disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del candidato dal concorso.