Art. 11 
 
 
               Attivita' tecnico-agricola subordinata. 
          Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento 
 
 
    1. Coloro che intendano far valere lo  svolgimento  di  attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze  di  datori  di  lavoro  pubblici  e
privati, per l'ammissione  all'esame  di  abilitazione  all'esercizio
della professione, devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui
circoscrizione  essi  risiedono   domanda   per   il   riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 
    2. L'attivita' di titolare di impresa agricola  e'  equiparata  a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali  e
specifiche, a patto che  la  stessa  sia  dimostrata  tramite  valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 7 aprile 2015 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo 
 
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del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal  Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A),  sono  utilizzati
per le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti  gli
esami di abilitazione  di  cui  trattasi.  Gli  interessati  hanno  i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.