Art. 4 La Commissione esaminatrice e' composta dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, da un Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle Universita' statali di Roma. Per le prove facoltative di lingue straniere, la commissione e' integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame. I componenti ed il segretario della Commissione saranno nominati con successivo provvedimento.