Art. 11 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura  concorsuale  dei
concorrenti che: 
      a) non sono in possesso di uno dei requisiti di  partecipazione
di cui all'art. 2 del bando; 
      b) hanno inoltrato domanda con  modalita'  difformi  da  quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
      c) non hanno prodotto, con la modalita' e nel termine  indicati
nel precedente art. 7, comma 4, la certificazione di cui all'art.  2,
comma 2 attestante  il  conseguimento,  nella  disciplina/specialita'
prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale; 
      d) hanno riportato nella valutazione dei titoli  di  merito  un
punteggio inferiore a 0,75,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  7,
comma 3; 
      e) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando. 
    2.  Nei  confronti  dei  concorrenti  che,  anche  a  seguito  di
accertamenti successivi,  risulteranno  in  difetto  di  uno  o  piu'
requisiti  tra  quelli  previsti  dal  bando  sara'   disposta,   con
provvedimento  adottato  dalla  DGPM,  l'esclusione  dalla  procedura
concorsuale o la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati.  In  tal
caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    3. I  candidati  esclusi  potranno  avanzare  unicamente  ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  del  Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120  giorni  dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione.