Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale  «Concorsi  ed
Esami», decorre il termine di trenta  giorni,  previsto  dall'art.  9
decreto-legge 21 aprile 1995 n.  120,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995 n. 236 per la presentazione al Rettore, da
parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di   ricusazione   di
commissari. Decorso tale termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari. 
      Roma, 5 giugno 2015 
 
                                                  Il Rettore: Pigozzi