Art. 17 Nomina vincitori 1. I concorrenti dichiarati vincitori, tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, saranno nominati allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno. 2. I candidati cui al comma 1 che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti secondo l' ordine di graduatoria. 3. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del Direttore generale del personale e della formazione. 4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari. 5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 6. I candidati dichiarati vincitori dei posti di cui al precedente art. 1, comma 2, sono assegnati come prima sede di servizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo degli Organi di tutela. Roma, 19 giugno 2015 Il direttore generale: Turrini Vita