Art. 17 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori, tenuto conto della riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2, saranno nominati allievi  agenti
del ruolo maschile del Corpo  di  polizia  penitenziaria  ed  ammessi
direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo
restando il completamento della ferma prefissata di un anno. 
    2. I candidati cui al comma 1 che  non  si  presenteranno,  senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato  per  la
frequenza del prescritto  corso  di  formazione,  saranno  dichiarati
decaduti dalla nomina e  saranno  sostituiti  secondo  l'  ordine  di
graduatoria. 
    3. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del  Direttore
generale del personale e della formazione. 
    4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative degli istituti penitenziari. 
    5. I candidati del concorso,  ammessi  al  corso  di  formazione,
superati gli esami di fine corso,  devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
    6.  I  candidati  dichiarati  vincitori  dei  posti  di  cui   al
precedente art. 1,  comma  2,  sono  assegnati  come  prima  sede  di
servizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo degli Organi di
tutela. 
      Roma, 19 giugno 2015 
 
                                  Il direttore generale: Turrini Vita