Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto
il possesso di tutti i seguenti requisiti: 
      a) Appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1  della
legge 12 marzo 1999, n.68 e successive modificazioni. 
      b) Diploma di istruzione secondaria di primo grado. 
      c) Eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      d)  Cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. 
      e) Idoneita' fisica all'impiego per il profilo professionale di
«operatore alla custodia , vigilanza e accoglienza». 
      f) Non aver riportato  condanne  penali  incompatibili  con  lo
status di pubblico dipendente,  salvo  avvenuta  riabilitazione,  ne'
aver procedimenti penali in corso. 
      g)  Non  essere  stati  licenziati,  destituiti  o   dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, ne' dichiarati decaduti  da  altro  impiego
statale per aver  conseguito  l'impiego  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 
      h) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono  essere
ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo. 
    2. Tutti i  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  dai
candidati alla data di avviamento a selezione dei lavoratori. 
    3. Resta ferma la facolta' per l'Amministrazione di disporre,  in
qualsiasi  momento,  anche  successivamente  all'espletamento   della
selezione, alla quale, pertanto,  i  candidati  vengono  ammessi  con
riserva, l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento,  per
difetto di uno dei prescritti requisiti.