Art. 3 
 
 
              Richiesta di avviamento e prove selettive 
 
 
    1. Si avvertono i soggetti interessati di non  inoltrare  domanda
di partecipazione  a  questa  Amministrazione,  poiche'  l'avviamento
avverra' a cura dei Centri provinciali per l'impiego territorialmente
competenti, nella sede presso la quale il lavoratore dovra'  prestare
servizio, secondo l'ordine della graduatoria ivi esistente. 
    2. I  Segretariati  regionali  di  questo  Ministero  competenti,
individueranno gli Istituti periferici per la ripartizione dei  posti
assegnati nella Regione. 
    3. In particolare, gli Istituti periferici  di  questo  Ministero
interessati dalla presente selezione provvederanno, ad  inoltrare  ai
Centri  provinciali  per   l'impiego   territorialmente   competenti,
richiesta di avviamento a selezione,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art 32 del D.P.R 487/94 citato nelle premesse. 
    La  richiesta  di  avviamento  dovra'  essere   corredata   dalla
declaratoria del profilo. Per l'accesso a tale profilo  professionale
e' previsto il diploma di scuola secondaria di primo grado. 
    I  suddetti  Istituti   provvederanno   alla   convocazione   dei
lavoratori per la selezione presso la sede in  cui  e'  insediata  la
commissione esaminatrice. 
    4. L'esito delle prove sara' comunicato ai Centri provinciali per
l'impiego  territorialmente   competenti   entro   5   giorni   dalla
conclusione della prova selettiva. 
    5. Le prove non comporteranno valutazione comparativa  e  saranno
preordinate ad accertare  l'idoneita'  a  svolgere  le  mansioni  nel
profilo  professionale  di  «operatore  alla  custodia,  vigilanza  e
accoglienza».