Art. 3 Richiesta di avviamento e prove selettive 1. Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa Amministrazione, poiche' l'avviamento avverra' a cura dei Centri provinciali per l'impiego territorialmente competenti, nella sede presso la quale il lavoratore dovra' prestare servizio, secondo l'ordine della graduatoria ivi esistente. 2. I Segretariati regionali di questo Ministero competenti, individueranno gli Istituti periferici per la ripartizione dei posti assegnati nella Regione. 3. In particolare, gli Istituti periferici di questo Ministero interessati dalla presente selezione provvederanno, ad inoltrare ai Centri provinciali per l'impiego territorialmente competenti, richiesta di avviamento a selezione, secondo le modalita' di cui all'art 32 del D.P.R 487/94 citato nelle premesse. La richiesta di avviamento dovra' essere corredata dalla declaratoria del profilo. Per l'accesso a tale profilo professionale e' previsto il diploma di scuola secondaria di primo grado. I suddetti Istituti provvederanno alla convocazione dei lavoratori per la selezione presso la sede in cui e' insediata la commissione esaminatrice. 4. L'esito delle prove sara' comunicato ai Centri provinciali per l'impiego territorialmente competenti entro 5 giorni dalla conclusione della prova selettiva. 5. Le prove non comporteranno valutazione comparativa e saranno preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni nel profilo professionale di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza».