Art. 4 Commissioni esaminatrici 1. Ai fini dell'espletamento della presente selezione, le commissioni esaminatrici, istituite negli Istituti interessati all'assunzione, saranno composte, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 487/94, da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario da un impiegato appartenente all'area II.