Art. 4 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1.  Ai  fini  dell'espletamento  della  presente  selezione,   le
commissioni  esaminatrici,  istituite  negli   Istituti   interessati
all'assunzione, saranno composte, ai sensi dell'articolo 9, comma  2,
lettera c) del D.P.R. n. 487/94, da  un  dirigente  con  funzioni  di
presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le
funzioni di segretario da un impiegato appartenente all'area II.