Art. 3 
 
 
                 Requisiti generali per l'ammissione 
 
 
    Ai fini dell'ammissione al concorso, oltre ai requisiti specifici
di cui al precedente  art.  2,  e'  altresi'  richiesto,  a  pena  di
esclusione, il possesso dei seguenti requisiti generali: 
      1)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione  Europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  dello   Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana; 
      2) godimento dei diritti politici: non  possono  accedere  agli
impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      3) non aver riportato  condanne  penali  incompatibili  con  lo
status  di  pubblico  dipendente  che   comporterebbero,   da   parte
dell'Amministrazione che ha indetto il  bando,  l'applicazione  della
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso; 
      4) idoneita' fisica all'impiego; 
      5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare per i
soli candidati nati entro l'anno 1985; 
      6) non essere  stato  destituito,  dispensato,  licenziato  per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione. 
    Ai sensi del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 174/1994, i  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione
Europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i  seguenti
requisiti: 
      - godere dei diritti civili e politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o provenienza; 
      - essere in possesso, fatta eccezione della  titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica; 
      - avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    I requisiti generali di cui al presente  articolo  devono  essere
posseduti, a pena di esclusione, alla data di  scadenza  del  termine
stabilito nel presente bando per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione. 
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
    L'Amministrazione  puo'  disporre,   con   decreto   direttoriale
motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione
del candidato per difetto dei requisiti generali di cui  al  presente
articolo. 
    L'esclusione  ed  il  motivo  della  stessa  sono  comunicati  ai
candidati  esclusivamente  mediante   pubblicazione   nella   sezione
informatizzata dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonche' sul sito Web  di
Ateneo. 
    L'affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo  del  provvedimento  di
esclusione ha valore di notifica ufficiale a  tutti  gli  effetti  di
legge.