Art. 3 Requisiti generali per l'ammissione Ai fini dell'ammissione al concorso, oltre ai requisiti specifici di cui al precedente art. 2, e' altresi' richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana; 2) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 3) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell'Amministrazione che ha indetto il bando, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso; 4) idoneita' fisica all'impiego; 5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare per i soli candidati nati entro l'anno 1985; 6) non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione. Ai sensi del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; - essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; - avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti generali di cui al presente articolo devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti generali di cui al presente articolo. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatizzata dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonche' sul sito Web di Ateneo. L'affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.