Art. 8 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli di merito e'
di punti 30 su complessivi 90 punti o equivalente. 
    Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti: 
      1. - Titoli di studio (punteggio max 5/30 o equivalente); 
      2. - Anzianita' di servizio  presso  pubbliche  amministrazioni
(punteggio max 10/30 o equivalente); 
      3. - Pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali (punteggio
max 5/30 o equivalente); 
      4.  -  Abilitazioni,  specializzazioni  e   titoli   accademici
(punteggio max 10/30 o equivalente). 
    Al titolo di studio (titolo della categoria 1)  sara'  attribuito
il 100% del punteggio massimo stabilito per la  categoria  rapportato
al voto ottenuto e solo se il voto e' superiore  al  minimo  previsto
per il rilascio del titolo. 
    Per ogni anno di servizio presso PP.AA. (titolo  della  categoria
n. 2) non puo' essere attribuito un punteggio superiore a  punti  1,5
per ogni anno di servizio con  mansioni  inerenti  e  qualificanti  i
posti messi a concorso. Saranno oggetto di valutazione le frazioni di
anno di almeno 6 mesi. 
    Per ogni pubblicazione scientifica  o  lavoro  originale  (titolo
della categoria 3) inerente e qualificante i posti messi  a  concorso
non puo' essere attribuito un punteggio superiore a punti 1 (uno). 
    Per  ogni  abilitazione,  specializzazione  e  titolo  accademico
(titolo della categoria 4) inerente e qualificante i  posti  messi  a
concorso non puo' essere attribuito un punteggio superiore a punti 4. 
    Categorie di titoli di merito valutabili: 
1. - Titoli di studio 
    In questa categoria rientra solo il  titolo  di  studio  «minimo»
richiesto per l'ammissione al  concorso  (Laurea  I  livello,  Laurea
vecchio ordinamento o  magistrale  a  ciclo  unico)  e  non  altri  e
ulteriori titoli di studio di pari grado  o  superiori  (esempio:  2ª
laurea di I livello; laurea  specialistica/magistrale;  dottorato  di
ricerca; master; ecc.). 
    Altri titoli di «studio» accademici  (esempio:  2ª  laurea  di  I
livello;  laurea  specialistica/magistrale;   master;   ecc.)   vanno
indicati nella categoria 4 (Abilitazioni, specializzazioni  e  titoli
accademici). 
    Al fine di evitare una  disparita'  di  trattamento  tra  chi  ha
conseguito la  laurea  di  I  livello  e  successivamente  la  laurea
magistrale/specialistica  e  chi  invece  e'  titolare  della  laurea
vecchio  ordinamento/magistrale  a  ciclo   unico,   la   commissione
valutera'    il    voto    conseguito    della     laurea     vecchio
ordinamento/magistrale a ciclo unico per l'attribuzione dei punti  di
questa  categoria  e  considerera'  lo  stesso  titolo  anche   nella
categoria 4. 
2. - Anzianita' di servizio presso pubbliche amministrazioni 
    Verranno   valutati   i   servizi   svolti    presso    pubbliche
amministrazioni nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato   e   determinato.   Il   candidato   dovra'   indicare
sinteticamente le mansioni svolte. 
3. Pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali 
    Le  pubblicazioni  eseguite  in  collaborazione  possono   essere
valutate solo se sia possibile stabilire l'effettivo  contributo  del
candidato; nel caso in cui cio' non sia possibile,  viene  attribuito
un punteggio al titolo, che viene suddiviso per il numero di autori. 
    Il candidato e'  tenuto  a  scrivere  un  breve  riassunto  della
pubblicazione e/o lavori originali. 
4. - Abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici 
    In  questa  categoria  rientrano  tutte  le  abilitazioni  e   le
specializzazioni riconosciute dall'ordinamento pubblico e  gli  altri
titoli accademici di grado pari o superiore e  ulteriori  rispetto  a
quello  richiesto  per  l'ammissione  al  concorso.  Esempio:  laurea
magistrale/spec./V.O./magistrale a ciclo unico. 
    La  commissione  puo'  stabilire  ulteriori  criteri   per   ogni
categoria di titoli.