Art. 11 Prova preliminare 1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana. 2. La prova preliminare si svolgera' nel periodo dal 4 al 6 novembre 2015, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, secondo il calendario di convocazione che sara' definito dallo stesso Centro, in conformita' alle modalita' stabilite dal Comando Generale. 3. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 26 ottobre 2015 mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 4. Con il medesimo avviso saranno eventualmente comunicati: a) il mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati l'Amministrazione riterra' di non effettuarla; b) variazioni del periodo e della sede di svolgimento della stessa. 5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo. 10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui al comma 8, che prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la predisposizione e la correzione degli stessi. 11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi: a) 40 posti per la specialita' amministrazione; b) 60 posti per la specialita' telematica; c) 40 posti per la specialita' psicologia. Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito dei predetti posti, all'ultima posizione. I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso. 12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.