Art. 15 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei alla prova scritta sono tenuti  a
presentarsi per  essere  sottoposti  all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale  quale  ufficiale  in  servizio  permanente  del  "ruolo
tecnico-logistico-amministrativo",  secondo  il   calendario   e   le
modalita' comunicati con l'avviso di cui al comma 6 dell'art. 14. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
    a) uno o piu' test attitudinali, per  valutare  le  capacita'  di
ragionamento; 
    b) uno o piu' test di personalita' per acquisire  elementi  circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
    c) uno o  piu'  questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; 
    d)  un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali   periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
    e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  7,
comma 1, lettera b), fissa in apposito atto i criteri  cui  attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 
    6. I candidati  risultati  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.