Art. 16 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
    a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma  1,
lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il  Centro  di
Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia; 
    b) in ragione delle condizioni  del  soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto  al  comma  6,  gli  aspiranti  devono  risultare  in
possesso: 
      a) dei parametri fisici  prescritti  al  momento  delle  visite
mediche. 
    Allo stato, e' richiesto che i candidati abbiano una statura  non
inferiore a m. 1,68, per gli uomini, e m. 1,64, per le donne; 
      b)  del   profilo   sanitario   compatibile   con   l'idoneita'
psico-fisica al servizio nel Corpo stabilita dal decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e
alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante  Generale
della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
    a) visita medica generale; 
    b) esame delle urine ed ematochimici; 
    c) visita neurologica; 
    d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
    e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente  ai  seguenti
accertamenti: 
    a) visita medica generale; 
    b) esame delle urine, per la ricerca di  cataboliti  di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
    c)  eventuali   ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici  previsti  per  l'accesso  al  ruolo
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6.  Per   i   candidati   che,   alla   data   di   effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio  nel
Corpo della Guardia di finanza, il giudizio  definitivo  e'  espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, della categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 
    In tali casi deve essere  comunque  verificato  il  possesso  del
requisito dell'altezza di cui al comma 2, lettera a), qualora  ancora
prescritto. 
    7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
    a)  presentata  al  Centro  di  Reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a); 
    b) integrata da documentazione in  originale  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno  solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal  fine,  la  stessa
potra' essere  anticipata  via  fax  ai  numeri  06/564912365  (linea
esterna) o 830/2365  (linea  interpolizia)  ovvero  all'indirizzo  di
posta elettronica RM0300026@gdf.it. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 11. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    10. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
    a)  esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o   non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
    b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento,  per
sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e
di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito  dei  quali  formulera'
l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima  dello
svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
    a)  mancato  raggiungimento  dell'altezza  minima   eventualmente
richiesta di cui al comma 2, lettera a); 
    b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),  anche
se in forma lieve; 
    c) uso di sostanze psico-attive, accertato  anche  mediante  test
tossicologici; 
    d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera  a),
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami. 
    12. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione,  nei  casi  in  cui  sia  stato  riconvocato,  ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    13.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    14. I candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici sono convocati per sostenere la prova orale. 
    15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma  1,  lettere  c)  e  d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.