Art. 17 
 
 
   Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare 
 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  Reclutamento  per
sostenere la visita medica preliminare, ad  eccezione  di  quelli  in
servizio nel Corpo della Guardia di  finanza,  devono  presentare  la
seguente documentazione sanitaria, con data non  anteriore  a  giorni
sessanta: 
    a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed   il   risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
    b) certificato attestante l'esito  del  test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
    c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno  i
valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
    d)  ecografia  pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      e) certificato  (fac-simile  in  allegato  6),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
    1) lo stato di buona salute; 
    2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
    3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche; 
    4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed  idiosincrasie  a
farmaci o alimenti. 
    I  candidati  in  servizio  nella  Guardia  di   Finanza   devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere  c)  e
d). 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    3. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo
della  Guardia  di  finanza,  devono  inoltre  produrre  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma  3,
del predetto decreto ministeriale, laddove  lo  stato  di  temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 15 febbraio 2016. 
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
    a)  lettere  a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento; 
    b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere  convocato
in data successiva  per  sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata  all'art.
7, comma 1, lettera c), potra' concedere il differimento nel rispetto
del calendario di svolgimento delle visite  mediche  preliminari.  La
data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato.
Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza  ovvero  non  si
presenti nel giorno in  cui  e'  stato  riconvocato  e'  escluso  dal
concorso. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.