Art. 21 Graduatoria unica di merito 1. La graduatoria unica di merito e' redatta dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere f), g) e h). 3. La graduatoria e' formata sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella prova scritta e orale, incrementato, eventualmente, della maggiorazione conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera. 4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6. 5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 22. Tale graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.