Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ยช Serie Speciale. 
    Al termine della procedura di compilazione: 
    a) i militari del Corpo in servizio  devono  stampare  l'istanza,
firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine
di  cui  al  primo  capoverso,  al  reparto  dal  quale  direttamente
dipendono per  l'impiego  (per  il  personale  in  forza  al  Comando
Generale,  la   domanda   dovra'   essere   presentata   direttamente
dall'interessato al Quartier Generale per l'assunzione a protocollo); 
    b) gli altri aspiranti devono stampare  l'istanza,  firmarla  per
esteso e consegnarla a mano oppure inviarla a mezzo raccomandata  con
ricevuta di ritorno, al  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di  Ostia,
entro il suddetto termine. 
    2. Non sono considerate  valide  le  domande  di  partecipazione,
compilate con la procedura informatica ma non  presentate  o  inviate
secondo le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b). 
    3.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it,  e  consegnata  o  spedita
secondo le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b). 
    4. Le domande di partecipazione al concorso, redatte  secondo  le
modalita' di cui ai commi 1, lettera b), e 3, si considerano prodotte
in tempo utile se spedite a mezzo  di  raccomandata,  con  avviso  di
ricevimento, entro il termine suindicato. A  tal  fine,  fa  fede  il
timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    5. Le domande  di  partecipazione  al  concorso  inviate  con  le
modalita' di cui ai commi 1, lettera b), e 3 che, pur  inoltrate  nei
termini  indicati,  non  pervengono   entro   quarantacinque   giorni
decorrenti dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  sono
archiviate. 
    6. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    7. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 3 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile  annullarle  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    8. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 3  sono  restituite  agli  interessati  per
essere  regolarizzate  entro  cinque   giorni   dal   momento   della
restituzione, se, pur prodotte  nei  termini,  risultano  formalmente
irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte
dall'art. 4. 
    9. Alle incombenze di cui al comma 8 provvedono: 
    a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2, per i militari del Corpo
in servizio; 
    b) il Centro di Reclutamento, per tutti gli altri candidati. 
    10. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con
provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso  in
cui: 
    a) siano presentate o spedite oltre il termine di cui al comma 1; 
    b) siano pervenute oltre il termine di cui al comma 5; 
    c) non siano sottoscritte; 
    d) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 8. 
    11. I provvedimenti di archiviazione di  cui  al  comma  10  sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
    a)  gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti   di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
    b) giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    12. Tutti i candidati, le cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    13. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'ammissione
al corso di formazione.