Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช Serie Speciale. Al termine della procedura di compilazione: a) i militari del Corpo in servizio devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine di cui al primo capoverso, al reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per il personale in forza al Comando Generale, la domanda dovra' essere presentata direttamente dall'interessato al Quartier Generale per l'assunzione a protocollo); b) gli altri aspiranti devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano oppure inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il suddetto termine. 2. Non sono considerate valide le domande di partecipazione, compilate con la procedura informatica ma non presentate o inviate secondo le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b). 3. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita secondo le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b). 4. Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo le modalita' di cui ai commi 1, lettera b), e 3, si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 5. Le domande di partecipazione al concorso inviate con le modalita' di cui ai commi 1, lettera b), e 3 che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. 6. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa. 7. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 3 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non e' piu' possibile annullarle ovvero apportare modificazioni o integrazioni. 8. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le modalita' di cui al comma 3 sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4. 9. Alle incombenze di cui al comma 8 provvedono: a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2, per i militari del Corpo in servizio; b) il Centro di Reclutamento, per tutti gli altri candidati. 10. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui: a) siano presentate o spedite oltre il termine di cui al comma 1; b) siano pervenute oltre il termine di cui al comma 5; c) non siano sottoscritte; d) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 8. 11. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 10 sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 12. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 13. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.